Attività

Clausole valutative: L.R. 17 novembre 2021, n. 18 - Liguria

Interventi regionali di promozione del territorio Ligure

Art. 4.
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti nel raggiungimento delle finalità indicate all’articolo 1. A tal fine la Giunta regionale, trascorso un anno dall’entrata in vigore della presente legge e con successiva periodicità biennale, presenta al Consiglio regionale una relazione che fornisce risposte documentate ai seguenti quesiti:
a) i finanziamenti stanziati ed erogati per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 2 e 3, anche di eventuale
provenienza comunitaria;
b) il numero e la tipologia di campagne promozionali attivate;
e le ricadute quantitative in termini di diffusione di pubblico delle stesse;
c) le eventuali criticità incontrate nell’attuazione degli interventi.
2. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa assicura, ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 (Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa) e successive modificazioni e integrazioni, l’adeguata divulgazione degli esiti e del controllo della valutazione della presente legge, anche mediante pubblicazione nel sito web istituzionale regionale.