Attività

Clausole valutative: L.R. 22 novembre 2021, n. 29 - Marche

Sostegno alle iniziative integrate di riqualificazione e valorizzazione dei borghi e dei centri storici delle Marche e promozione e sviluppo del turismo diffuso e sostenibile

Art. 17
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale, dopo due anni dalla data di entrata in vigore di questa legge, e successivamente con periodicità triennale, presenta alla Commissione assembleare competente una relazione sullo stato di attuazione di questa legge contenente, in particolare, le seguenti informazioni:
a) i finanziamenti ai Comuni per la realizzazione dei progetti strategici di cui al Capo II con riferimento alla tipologia dei progetti e delle attività realizzate;
b) lo stato di attuazione dei progetti strategici di cui agli articoli 5, 6 e 7 specificando le risorse, di cui all'articolo 18, impegnate per ognuno di essi;
c) i finanziamenti concessi per gli interventi di cui al Capo III, con l'indicazione delle categorie dei soggetti beneficiari in relazione ai vari interventi;
d) i risultati conseguiti in termini di incremento e miglioramento dell'offerta turistica, di aumento delle presenze turistiche e di effetti sull'occupazione;
e) lo stato delle iscrizioni all'elenco di cui all'articolo 3.