Attività

Clausole valutative: L.R. 10 dicembre 2021, n. 22 - Friuli Venezia Giulia

Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità

Art. 42
Clausola valutativa
1. II Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti nel promuovere e realizzare gli interventi a sostegno della famiglia e di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale relazioni biennali che forniscano informazioni dettagliate sull'attuazione della legge, sugli effetti riscontrati e sulle eventuali criticità emerse.
2. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.
3. Le relazioni e i relativi atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati sul sito web del Consiglio regionale.