Attività
Clausole valutative: L.R. 21 dicembre 2021, n. 28 - Abruzzo
Art. 8
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale a partire dal secondo anno di attuazione della presente legge, con cadenza biennale, entro il 31 dicembre, sulla base dei dati raccolti e delle elaborazioni predisposte dalle ASL territoriali, provvede ad inviare alle Commissioni competenti una relazione sugli interventi posti in essere ai sensi della presente legge evidenziando, in particolare, le attivita' di sostegno e ascolto attuate dalle associazioni del Terzo settore.
2. La relazione di cui al comma 1 e' resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio che ne effettua l'esame.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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