Attività
Clausole valutative: L.R. 29 dicembre 2021, n. 27 - Lombardia
Disposizioni regionali in materia di protezione civile
Art. 30
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente conseguiti dall'organizzazione e funzionamento del sistema di protezione civile lombardo per le attività di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, gestione e superamento delle emergenze prodotte da calamità naturali o dall'attività dell'uomo.
2. A tal fine, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione biennale che descrive e documenta:
a) la progressiva attuazione del piano regionale di protezione civile, anche con riferimento alla sezione settoriale e alle modalità di partecipazione dei cittadini alla sua elaborazione ai sensi dell'articolo 18 del Codice, come attuato dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2021;
b) gli strumenti e le modalità organizzative con cui si coordinano gli attori nelle attività previste al comma 1 ai diversi livelli territoriali, su quali aspetti emergono criticità e a quali condizioni si osserva l'integrazione maggiore;
c) il livello di completamento e aggiornamento dei piani di protezione civile degli enti locali, il loro grado di attuazione, gli ambiti che evidenziano un bisogno di supporto, le attività pianificate per rispondervi;
d) l'entità, la struttura e la composizione dell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile, articolate anche per specialità, le eventuali variazioni nel tempo con le ragioni che le motivano;
e) le risorse utilizzate per ambito territoriale secondo le linee di finanziamento previste all'articolo 9 e i contributi che le organizzazioni di volontariato regionale hanno ottenuto in base all'articolo 37 del (Codice della protezione civile);
f) le modalità e gli esiti dell'applicazione di misure premiali o penalizzanti, previste all'articolo 31;
g) gli esiti dell'esercizio delle funzioni e compiti delegati agli enti di area vasta;
h) l'adozione, da parte degli enti di area vasta, di un'adeguata struttura organizzativa di protezione civile;
i) le attività di formazione e le iniziative di diffusione della cultura di protezione civile realizzate, con particolare riguardo al coinvolgimento dei giovani e del sistema scolastico e universitario.
3. Il Comitato Paritetico e la Commissione consiliare competente possono indicare priorità di approfondimento tra i quesiti previsti al comma 2 o proporre quesiti ulteriori sulla base di emergenze o calamità intervenute.
4. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto all'articolo 111 bis del Regolamento generale del Consiglio regionale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio stesso che ne concludono l'esame.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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