Attività

Clausole valutative: L.R. 15 febbraio 2022, n. 3 - Veneto

Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra donne e uomini e il sostegno all'occupazione femminile stabile e di qualità

Art. 11 - Clausola valutativa.
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e valuta gli effetti conseguiti, le modalità di attuazione e i risultati ottenuti in termini di promozione della parità retributiva tra i sessi e di sostegno dell’occupazione femminile stabile e di qualità.
2. Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, decorsi due anni dall’entrata in vigore della legge, rende conto periodicamente al Consiglio sullo stato di attuazione della legge predisponendo annualmente una relazione, da presentare entro il 31 dicembre alla commissione consiliare competente, che descrive e documenta, le azioni e gli interventi progressivamente attivati, indicando i soggetti coinvolti nell’attuazione, i beneficiari raggiunti e le loro caratteristiche, il grado di utilizzo delle risorse messe a disposizione secondo le diverse modalità e finalità previste, il grado di partecipazione alle misure offerte, il grado di soddisfazione della domanda espressa, le eventuali criticità incontrate e le modalità con cui vi si è fatto fronte. Nella relazione sono, in particolare, evidenziate le specifiche misure adottate al fine di prevenire e contrastare il fenomeno della disparità retributiva tra i sessi.
3. La commissione consiliare competente, esaminata la relazione sullo stato di attuazione della legge, può riferire al Consiglio regionale per l’assunzione delle opportune determinazioni.
4. Le relazioni di cui al comma 2 sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l’esame e sono pubblicate nel sito internet istituzionale del Consiglio regionale e della Giunta regionale.