Attività
Clausole valutative: L.R. 23 febbraio 2022, n. 2 - Lombardia
Art. 7
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti per favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili, ridurre i consumi energetici e favorire l'autonomia energetica della Lombardia.
2. A tal fine, la Giunta regionale, anche avvalendosi delle strutture della CERL, presenta al Consiglio regionale una relazione annuale che documenta e descrive in forma analitica le informazioni contenute nel sistema di monitoraggio di cui all'articolo 5, ovvero:
a) gli interventi attuati e i risultati della loro implementazione, indicandone strumenti e modalità applicative;
b) i tempi dei procedimenti, le risorse stanziate e utilizzate e le eventuali criticità emerse;
c) il numero e la diffusione territoriale delle CER e degli altri soggetti beneficiari delle misure della presente legge;
d) l'energia prodotta dagli impianti nella disponibilità dei soggetti beneficiari della presente legge;
e) i programmi di investimento e la progressione nella relativa copertura territoriale.
3. I soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione della presente legge sono tenuti a fornire alla CERL e a Regione Lombardia le informazioni necessarie al monitoraggio e alla valutazione degli interventi.
4. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto all'articolo 111 bis del Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio che ne concludono l'esame.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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