Attività

Clausole valutative: L.R. 4 febbraio 2022, n. 2 - Marche

Rafforzamento innovativo delle filiere e dell’ecosistema regionale dell’innovazione nelle Marche

Art. 14
Clausola valutativa
1. Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale controlla l'attuazione di questa legge e valuta i risultati ottenuti dalle azioni intraprese.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, con cadenza biennale, presenta al Consiglio-Assemblea legislativa regionale una relazione che descrive e documenta le azioni e gli interventi attivati, indicando i progetti approvati, i beneficiari, le risorse impegnate e le altre azioni di supporto realizzate.
3. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo i diversi stakeholders interessati.
4. Qualora entro il termine di cui al comma 2 la Giunta regionale non abbia proceduto all'attuazione di questo articolo ne riferisce, entro i successivi trenta giorni, direttamente al Consiglio-Assemblea legislativa regionale presentando una relazione che indichi le motivazioni del ritardo nell'attuazione nonché le difficoltà insorte.
5. Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale e la Giunta regionale pubblicano sui propri siti web istituzionali i dati e i documenti adottati in relazione alle attività valutative previste da questo articolo.