Attività
Clausole valutative: L.R. 17 marzo 2022, n. 4 - Marche
Art. 9
Clausola valutativa
1. Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale controlla l'attuazione di questa legge e valuta i risultati ottenuti.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, con cadenza biennale, presenta al Consiglio-Assemblea legislativa regionale una relazione che descrive e documenta le azioni e gli interventi attivati, indicando i progetti approvati, i beneficiari, le risorse impegnate e le altre azioni di supporto realizzate.
3. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini, imprese e altri stakeholders, anche con il coinvolgimento delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative dei principali settori economici e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
4. Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale e la Giunta regionale pubblicano sui propri siti web istituzionali i dati e i documenti adottati in relazione alle attività valutative previste da questo articolo.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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