Attività

Clausole valutative: L.R. 27 aprile 2022, n. 9 - Marche

Promozione e disciplina degli Ecomusei

Art. 7
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio-Assemblea legislativa regionale delle modalità di attuazione di questa legge e dei risultati ottenuti dagli ecomusei riconosciuti in termini di sviluppo locale, di sostenibilità ambientale e di cura del paesaggio.
2. Per le finalità di cui al comma 1, trascorsi tre anni dall'entrata in vigore di questa legge e con periodicità triennale, la Giunta regionale, avvalendosi dei dati forniti dal Comitato tecnico-scientifico, presenta alla Commissione assembleare competente e al Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche, una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni:
a) una descrizione sintetica sullo stato di attuazione della legge e sulle eventuali criticità incontrate, i criteri e le modalità di concessione dei contributi, il tipo e il numero delle domande ammesse e l'entità dei singoli contributi erogati;
b) le attività svolte dagli ecomusei riconosciuti con apposita sezione riguardante il contributo dato dagli ecomusei allo sviluppo della microeconomia dei territori interessati;
c) un riepilogo dei contributi concessi ai sensi dell'articolo 5.
3. Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale pubblica sul proprio sito web istituzionale i dati e i documenti adottati in relazione alle attività valutative previste da questo articolo.