Attività
Clausole valutative: L.R. 17 maggio 2022, n. 8 - Abruzzo
Art. 10
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione delle presenti disposizioni e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi almeno dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in prima applicazione, e successivamente con periodicita' biennale, presenta, entro il 31 dicembre, alle commissioni consiliari competenti, sulla base dei dati e delle informazioni prodotte dal tavolo di cui all'articolo 5, una relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia del presente Capo.
2. La relazione di cui al comma 1 contiene dati e informazioni su:
a) gli interventi attuati e i risultati della loro implementazione, indicando strumenti e modalita' applicative;
b) i tempi dei procedimenti, le risorse stanziate e utilizzate, le eventuali criticita' incontrate nell'attuazione degli interventi;
c) il numero di comunita' energetiche istituite e dei comuni e dei soggetti che vi hanno aderito, i dati e le informazioni sulla riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili, sulla quota di autoconsumo e sulla quota di utilizzo di energia da fonti rinnovabili raggiunti grazie alla costituzione delle comunita' energetiche.
3. La relazione di cui al comma 1 e' resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio che ne effettuano l'esame.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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