Attività

Clausole valutative: L.R. 17 giugno 2022, n.10 - Lazio

Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità

Art. 17
Clausola valutativa. Clausola di valutazione degli effetti finanziari
1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati progressivamente conseguiti. A tal fine, decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza biennale, la Giunta regionale, anche avvalendosi del supporto della Cabina, presenta al Comitato per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali e alla commissione consiliare competente una relazione che fornisce le seguenti informazioni:
a) una descrizione generale sullo stato di attuazione della legge;
b) un quadro descrittivo della tipologia, del numero, dell’andamento e dell’evoluzione degli interventi e delle azioni realizzati nei singoli ambiti, anche in termini di qualità degli stessi;
c) le eventuali criticità incontrate nell’attuazione degli interventi e le misure adottate per farvi fronte.
2. Ai sensi dell’articolo 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dalla direzione regionale competente per materia, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio, presenta alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, con cadenza annuale, una relazione che illustri:
a) gli obiettivi programmati e le variabili socioeconomiche di riferimento in relazione agli strumenti e alle misure previste per l’attuazione degli interventi;
b) l’ammontare delle risorse finanziarie impiegate e di quelle eventualmente disponibili per l’attuazione degli interventi;
c) la tipologia e il numero dei beneficiari in riferimento alle risorse finanziarie impiegate.