Attività

Clausole valutative: L.R. 27 maggio 2022, n. 5 - Emilia Romagna

Promozione e sosegno delle comunità energetiche rinnovabili e degli autoconsumantori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente

Art. 8
Clausola valutativa
1. L’Assemblea legislativa esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, la Giunta regionale con cadenza biennale, anche avvalendosi del Tavolo tecnico permanente di cui all’articolo 6, presenta alla commissione assembleare competente una relazione sullo stato di attuazione e sull’efficacia della presente legge e ne valuta l’impatto rispetto al processo di transizione ecologica. In particolare, la relazione contiene dati e informazioni su:
a) tipologia degli interventi regionali in attuazione dell’articolo 3 della presente legge, con resoconto delle risorse stanziate e utilizzate;
b) tipologia degli interventi regionali in attuazione dell’articolo 4 della presente legge, con resoconto delle risorse stanziate e utilizzate;
c) il numero delle comunità energetiche rinnovabili istituite e dei Comuni e dei soggetti che vi hanno aderito, nonché dati e informazioni sulla potenza degli impianti installati, sulla riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili e relativa riduzione delle emissioni di CO2, sulla quota di energia rinnovabile prodotta, autoconsumata e condivisa grazie alla istituzione delle comunità energetiche rinnovabili;
d) eventuali criticità riscontrate nell’attuazione della presente legge.
2. Le competenti strutture di Assemblea legislativa e Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
3. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata anche attraverso il coinvolgimento dei soggetti facenti parte delle comunità e degli autoconsumatori stessi.