Attività

Clausole valutative: L.R. 19 luglio 2022, n. 17 - Veneto

Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra

Art. 11
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e valuta gli effetti conseguiti, le modalità di attuazione e i risultati ottenuti in termini di progressivo conseguimento degli obbiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili, come definiti nel Piano nazionale integrato per la energia ed il clima (PNIEC) e nella normativa pianificatoria vincolante dell’Unione europea e statale in materia di energia, di perseguimento degli obiettivi di consumo di suolo zero entro il 2050, di tutela del suolo agricolo quale risorsa limitata e non rinnovabile e di lotta ai cambiamenti climatici.
2. Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale rende conto al Consiglio sullo stato di attuazione della legge predisponendo a cadenza biennale una relazione alla Commissione consiliare competente che riporti il numero degli impianti autorizzati, con informazioni aggregate sulle tipologie, le soluzioni progettuali, la potenza e la energia prodotta nonché, in relazione alle diverse tipologie di impianti, l’elaborazione di dati resi disponibili dai propri enti strumentali del settore primario e in collaborazione con enti di ricerca, anche con riferimento agli effetti sul suolo utilizzato.
3. La commissione consiliare competente, esaminata la relazione sullo stato di attuazione della legge, può riferire al Consiglio regionale per l’assunzione delle conseguenti determinazioni.