Attività

Clausole valutative: L.R. 28 luglio 2022, n 18 - Marche

Disciplina per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei

Art. 16
Clausola valutativa
1. Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale controlla l'attuazione di questa legge e valuta i risultati ottenuti.
2. Le Unioni montane trasmettono alla Giunta regionale, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione concernente l'ammontare e la natura dei proventi introitati durante l'anno precedente nonché l'utilizzo delle risorse.
3. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, con cadenza biennale, presenta al Consiglio-Assemblea legislativa regionale una relazione con cui vengono descritte e documentate le azioni e gli interventi attivati, con particolare riguardo alle iniziative in tema di formazione e informazione, ai beneficiari e alle risorse impegnate.
4. La relazione comprende anche la documentazione trasmessa alla Giunta regionale dalle Unioni montane ai sensi del comma 2.
5. La relazione di cui al comma 3 è altresì pubblicata sui siti web istituzionali del Consiglio-Assemblea legislativa regionale e della Giunta regionale.