Attività

Clausole valutative: L.R. 29 luglio 2022, n. 22 - Basilicata

Norme in materia di supporto alle imprese che operano nell'ambito dell'informazione locale

Art. 9
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale trasmette all'Assemblea legislativa, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione contenente le informazioni finalizzate a monitorare gli interventi di erogazione dei finanziamenti previsti dalla presente legge. La relazione contiene, in particolare, le seguenti informazioni:
a) le somme stanziate e l'importo dei finanziamenti concessi, distinti per tipologia di beneficiario;
b) il numero di domande presentate e finanziate, distinte per tipologia di beneficiario;
c) la modalità di svolgimento dei controlli ed i relativi esiti.
2. Il Co.Re.Com. d'intesa con l'Assemblea legislativa, utilizzando le risorse a disposizione dell'Assemblea stessa, promuove con cadenza triennale la realizzazione di un rapporto sullo stato delle imprese di informazione lucana a seconda della dimensione e della distribuzione territoriale delle stesse e contiene, in particolare, informazioni su:
a) il numero di imprese e la tipologia del servizio offerto;
b) il numero di imprese che sono costituite nel periodo di riferimento e quelle che hanno cessato l'attività;
c) il fatturato distinto per tipologia di attività, con particolare riferimento alle entrate derivanti dalla pubblicità.