Attività
Clausole valutative: L.R. 15 novembre 2022, n. 39 - Toscana
Disposizioni in materia di istituzione del servizio di psicologia di base
Art. 5
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ai sensi degli articoli 19 e 45 dello Statuto.
2. Ai fini di cui al comma 1, entro il 30 novembre 2024, e successivamente ogni due anni, la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione sui servizi di assistenza psicologica di base. La relazione contiene, in particolare, i seguenti dati ed informazioni:
a) distribuzione territoriale dei servizi di psicologia di base attivati in ciascuna azienda unità sanitaria locale e numero di psicologi impegnati in tali servizi;
b) numero di richieste di consulenza psicologica di base effettuate e numero di utenti presi in carico, distinti per classe di età;
c) descrizione delle modalità organizzative dei servizi attivati con particolare riferimento al raccordo con la medicina generale e la pediatria di libera scelta;
d) eventuali criticità riscontrate nell’attuazione della legge ed indicazione di possibili azioni per superarle.
3. La commissione consiliare competente utilizza gli elementi conoscitivi ottenuti anche al fine di valutare, sentiti i soggetti coinvolti nelle attività di cui alla presente legge, l’implementazione dei servizi di assistenza psicologica di base nel territorio regionale.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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