Attività

Clausole valutative: L.R. 30 novembre 2022, n. 23 - Lombardia

Caregiver familiare

Art. 8
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale verifica l'attuazione della presente legge e valuta i risultati progressivamente ottenuti nell'integrazione del caregiver familiare nel sistema regionale di assistenza alla persona. A tal fine la Giunta regionale, dopo un anno dall'approvazione della presente legge e poi a cadenza biennale, presenta al Consiglio regionale una relazione che documenta e descrive:
a) le dimensioni, le caratteristiche e la distribuzione territoriale della popolazione lombarda in stato di potenziale necessità di assistenza e cura alla persona;
b) gli interventi realizzati in attuazione della presente legge dalla Regione, dai comuni, dagli enti del sistema sociale, sociosanitario e sanitario regionale, specificando le risorse stanziate e utilizzate, i soggetti coinvolti, le caratteristiche dei beneficiari e i risultati conseguiti;
c) il grado di inserimento del caregiver familiare nei PAI o nei più ampi progetti individuali;
d) la diffusione delle iniziative per il supporto dei caregiver nei piani di zona;
e) le eventuali criticità emerse in fase di attuazione delle misure di sostegno e promozione previste dalla presente legge e di attivazione della rete di sostegno al caregiver familiare.
2. Il Comitato paritetico di controllo e valutazione e la commissione consiliare competente possono indicare priorità conoscitive o necessità di ulteriori approfondimenti rispetto a quanto previsto al comma 1, dopo aver audito i comitati e le associazioni rappresentative dei caregiver familiari.
3. I soggetti di ogni natura coinvolti nell'attuazione della presente legge e i beneficiari degli interventi regionali sono tenuti a conferire alla Regione i dati e le informazioni necessarie alle attività valutative previste dal presente articolo.
4. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni rilevati. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio che ne concludono l'esame.