Attività

Clausole valutative: L.R. 6 dicembre 2022, n. 25 - Lombardia

Politiche di welfare sociale regionale per il riconoscimento del diritto alla vita indipendente e all'inclusione sociale di tutte le persone con disabilità

Art. 13
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati conseguiti progressivamente per l'inclusione e la partecipazione nella società delle persone con disabilità. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione biennale che fornisce risposte documentate ai seguenti quesiti:
a) quali iniziative sono state adottate nel periodo considerato per raggiungere un maggiore orientamento delle politiche regionali all'inclusione e una maggiore tutela dei diritti delle persone con disabilità;
b) quale è la diffusione sul territorio regionale dei Centri per la vita indipendente e quali le loro principali caratteristiche organizzative;
c) in che misura sono stati sottoscritti e attuati i progetti individuali di vita indipendente, così come disciplinati dalla presente legge, e con quali esiti in termini di miglioramento delle condizioni di vita delle persone con disabilità;
d) quali sono state le principali criticità riscontrate nell'attuazione della presente legge e quali le iniziative per farvi fronte.
2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l'esame.
3. I soggetti pubblici e privati che contribuiscono all'attuazione della presente legge forniscono alla Regione i dati e le informazioni necessarie a rispondere a i quesiti del comma 1.