Attività

Clausole valutative: L.R. 28 febbraio 2023, n. 5 - Liguria

Disciplina del servizio civile regionale

Art.18
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria valuta l’attuazione della presente legge e i risultati ottenuti per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1, con le modalità stabilite al comma 2.
2. A tal fine la Giunta regionale entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della presente legge presenta alla Commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione della legge e dei risultati ottenuti con particolare riferimento alle modalità organizzative e procedurali adottate per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2.
3. Successivamente alla data di presentazione della relazione di cui al comma 2 e con cadenza triennale, la Giunta regionale presenta una relazione che contiene dati e informazioni su:
a) accordi tra Regione e ATS finalizzati alla sottoscrizione dei patti di sussidiarietà di cui all’articolo 2;
b) gli interventi realizzati nell’ambito del servizio civile regionale con evidenziate le finalità perseguite di cui all’articolo 1 e i risultati conseguiti, mettendo in evidenza anche eventuali elementi a carattere innovativo o sperimentale;
c) il numero dei giovani avviati al servizio civile, con indicazione anche di eventuali beneficiari indiretti e i giovani eventualmente iscritti all’elenco di cui all’articolo 15;
d) il numero di dossier individuali aperti per la valorizzazione delle potenzialità personali e professionali dei giovani e per il riconoscimento delle competenze nel sistema IVC;
e) le attività formative-orientative realizzate in materia di servizio civile a favore dei giovani, delle figure professionali e degli operatori di servizio civile;
f) le iniziative realizzate per la valorizzazione, promozione e informazione del servizio civile;
g) le modalità del monitoraggio e i risultati della verifica dei progetti e le eventuali criticità e punti di forza rilevati.
4. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria assicura, ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 (Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa) l’adeguata divulgazione degli esiti del controllo della valutazione della presente legge, anche mediante pubblicazione nel sito web istituzionale.