Attività
Clausole valutative: L.R. 28 febbraio 2023, n. 5 - Liguria
Disciplina del servizio civile regionale
Art.18
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria valuta l’attuazione della presente legge e i risultati ottenuti per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1, con le modalità stabilite al comma 2.
2. A tal fine la Giunta regionale entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della presente legge presenta alla Commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione della legge e dei risultati ottenuti con particolare riferimento alle modalità organizzative e procedurali adottate per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2.
3. Successivamente alla data di presentazione della relazione di cui al comma 2 e con cadenza triennale, la Giunta regionale presenta una relazione che contiene dati e informazioni su:
a) accordi tra Regione e ATS finalizzati alla sottoscrizione dei patti di sussidiarietà di cui all’articolo 2;
b) gli interventi realizzati nell’ambito del servizio civile regionale con evidenziate le finalità perseguite di cui all’articolo 1 e i risultati conseguiti, mettendo in evidenza anche eventuali elementi a carattere innovativo o sperimentale;
c) il numero dei giovani avviati al servizio civile, con indicazione anche di eventuali beneficiari indiretti e i giovani eventualmente iscritti all’elenco di cui all’articolo 15;
d) il numero di dossier individuali aperti per la valorizzazione delle potenzialità personali e professionali dei giovani e per il riconoscimento delle competenze nel sistema IVC;
e) le attività formative-orientative realizzate in materia di servizio civile a favore dei giovani, delle figure professionali e degli operatori di servizio civile;
f) le iniziative realizzate per la valorizzazione, promozione e informazione del servizio civile;
g) le modalità del monitoraggio e i risultati della verifica dei progetti e le eventuali criticità e punti di forza rilevati.
4. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria assicura, ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 (Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa) l’adeguata divulgazione degli esiti del controllo della valutazione della presente legge, anche mediante pubblicazione nel sito web istituzionale.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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