Attività

Clausole valutative: L.R. 15 marzo 2023, n. 10 - Calabria

Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato

Art. 8
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e ne valuta gli esiti per la tutela delle vittime di reato. A tal fine, il Garante presenta una relazione annuale che informa sui seguenti aspetti:
a) lo stato di attuazione delle funzioni previste all’articolo 3 e le risorse umane e finanziarie impiegate;
b) le attività svolte, le forme di collaborazione attivate con altri soggetti pubblici e privati e i risultati raggiunti;
c) le criticità emerse nella realizzazione degli interventi e le indicazioni sulle loro possibili soluzioni;
d) l’entità e la gravità delle violazioni dei diritti dei soggetti di cui all’articolo 2 emerse nell’esercizio delle funzioni previste.
2. Il Consiglio regionale esamina la relazione annuale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio che ne concludono l’esame. La relazione è pubblicata sul BURC.