Attività
Clausole valutative: L.R. 21 marzo 2023, n. 2 - Puglia
Art. 8
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione delle presenti disposizioni e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, la Giunta regionale, trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con successiva periodicità biennale, presenta alla commissione consiliare competente una relazione sull’attuazione del modello di educazione in natura nell’ambito dei servizi educativi e di istruzione per i minori.
2. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata della presente legge coinvolgendo gli operatori del settore.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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