Attività

Clausole valutative: L.R. 6 marzo 2023, n. 1 - Umbria

Disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Umbria e determinazione del canone in attuazione dell' articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica)

Art. 28
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati in termini di valorizzazione del patrimonio idroelettrico regionale, di tutela e risanamento ambientale e sviluppo territoriale dei comuni interessati dalle grandi derivazioni.
2. A tale fine, entro il 30 settembre di ogni anno, la Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa una relazione contenente informazioni documentate e dati di dettaglio riguardanti:
a) l'elenco e la descrizione delle concessioni attive con le relative scadenze, nonché i rapporti di fine concessione di cui all' articolo 4 ;
b) gli interventi e gli investimenti dichiarati e realizzati;
c) le misure, l'utilizzo e la destinazione delle forniture gratuite di energia elettrica da parte dei concessionari ai sensi dell' articolo 21 , con riferimento anche al dettaglio dei servizi pubblici o delle categorie di utenti interessate, ovvero la destinazione dell'equivalente monetizzazione;
d) l'ammontare totale del canone introitato nell'anno di riferimento, ai sensi dell' articolo 23 , commi 2, 3 e 5;
e) i dati acquisiti ai sensi dell' articolo 23, comma 7 ;
f) i progetti e gli interventi realizzati dai comuni territorialmente interessati dalle grandi derivazioni idroelettriche attraverso le risorse a loro destinate, ai sensi dell' articolo 24 ;
g) gli interventi di tutela e ripristino dei corpi idrici regionali realizzati ai sensi dell' articolo 23, comma 11 ;
h) l'utilizzo delle risorse stanziate ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2016, n. 16 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017-2019 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2017)), inerenti agli interventi per il finanziamento dell'attività di pronto intervento idraulico e di primo intervento urgente.
3. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano per la definizione delle attività di valutazione connesse alla presente legge.
4. Tutti i soggetti pubblici e privati attuatori delle disposizioni contenute nella presente legge sono tenuti a trasmettere alla Regione i dati e le informazioni idonee a rispondere ai quesiti del presente articolo.