Attività

Clausole valutative: L.R. 13 aprile 2023, n. 3 - Emilia Romagna

Norme per la promozione del terzo settore, dell'amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva

Art. 29
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti nel sostenere il terzo settore, nel promuovere l’amministrazione condivisa e la cittadinanza attiva. A tal fine, la Giunta, avvalendosi anche dell’attività svolta nell’ambito delle funzioni di Osservatorio regionale ai sensi dell’articolo 12, presenta, con cadenza triennale, alla Commissione assembleare competente, una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:
a) evoluzione, diffusione e caratteristiche del terzo settore nel territorio regionale, anche rispetto alla situazione nazionale, dando altresì conto delle necessità del territorio e delle priorità d’intervento;
b) interventi attuati per promuovere la rappresentanza e la partecipazione degli Enti del Terzo settore, con particolare riferimento all’istituzione e all’operatività degli organismi previsti dal Titolo II della legge ;
c) attività svolte dai CSV e dalle reti associative di cui, rispettivamente, agli articoli 8 e 9;
d) interventi attuati per realizzare un’amministrazione condivisa, dando conto delle procedure di cui al Titolo III attivate sul territorio, nonché dei percorsi di formazione e partecipativi realizzati, anche al fine di valutarne i risultati;
e) tipologia, entità e soggetti beneficiari dei contributi di cui all’articolo 24; iniziative finanziate dal Fondo regionale per l’innovazione sociale previsto dall’articolo 26, anche con riferimento al supporto della costruzione di processi e strumenti di valutazione di impatto sociale e all’individuazione di criteri di misurabilità dell’impatto stesso; eventuale utilizzo, anche sperimentale, di strumenti di finanza di impatto ed esiti ottenuti;
f) opinioni prevalenti sull’attuazione della legge tra gli operatori delle organizzazioni del terzo settore, tra i soggetti attuatori degli interventi e i cittadini, con particolare attenzione al protagonismo giovanile;
g) eventuali criticità emerse nel corso dell'attuazione della presente legge.
2. Le competenti strutture dell’Assemblea legislativa e delle Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.