Attività

Clausole valutative: L.R. 18 aprile 2023, n. 7 - Puglia

Norme per lo sviluppo, la valorizzazione e la tutela dell’artigianato pugliese

Art. 25
Clausola valutativa
1. Al fine di verificare l’attuazione della presente legge e valutare i risultati delle azioni intraprese per la promozione, diffusione e sviluppo del sistema artigiano pugliese, la Giunta presenta al Consiglio regionale, con cadenza triennale, una relazione che descrive e documenta le azioni e gli interventi progressivamente attivati, indicando i soggetti coinvolti nell’attuazione, i beneficiari raggiunti e le loro caratteristiche, il grado di partecipazione alle misure offerte, le eventuali collaborazioni attivate tra scuole, università, centri di ricerca e imprese artigiane, i percorsi formativi attivati con i maestri artigiani nelle botteghe scuola nonché le eventuali criticità incontrate e le modalità con cui si è fatto fronte.
2. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini, imprese artigiane e articolazioni regionali e territoriali delle associazioni di categoria dell’artigianato comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
3. Se entro il termine previsto nel comma 1 la Giunta regionale non ha proceduto all’attuazione del presente articolo ne riferisce, entro i successivi trenta giorni, al Consiglio regionale indicando le motivazioni del ritardo.
4. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale pubblicano sui propri siti web istituzionali i dati e i documenti adottati in relazione alle attività valutative previste dal presente articolo.