Attività

Clausole valutative: L.R. 26 aprile 2023, n. 9 - Liguria

Disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza fissa dimora

Art. 2.
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria esercita il controllo sull'attuazione della presente legge.
2. La Giunta regionale, avvalendosi dell’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.), entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria una relazione sullo stato di attuazione e sull’efficacia della medesima legge, che fornisce, in particolare, risposte documentate ai seguenti quesiti:
a) il numero delle persone senza fissa dimora nel frattempo iscritte, anche su segnalazione dei servizi sociali, al SSR, nel territorio di competenza di ciascuna Azienda ASL, e di quelle che hanno effettuato la scelta del medico di medicina generale;
b) il numero e la tipologia delle prestazioni erogate a favore delle persone senza fissa dimora;
c) le eventuali criticità emerse in sede di applicazione della presente legge.
3. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria assicura, ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 (Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa), l’adeguata divulgazione degli esiti e del controllo della valutazione della presente legge, anche mediante pubblicazione nel sito web istituzionale.