Attività
Clausole valutative: L.R. 19 maggio 2023, n. 20 - Calabria
Art. 6-bis
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti per favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili, ridurre i consumi energetici e favorire l'autonomia energetica della Calabria.
2. A tal fine, la Giunta regionale, anche avvalendosi della collaborazione e del supporto del Tavolo tecnico di cui all'articolo 5-bis, presenta al Consiglio regionale una relazione annuale che documenta e descrive in forma analitica le seguenti informazioni:
a) gli interventi attuati e i risultati della loro implementazione, indicandone strumenti e modalità applicative;
b) i tempi dei procedimenti e le eventuali criticità emerse;
c) il numero e la diffusione territoriale delle CER;
d) l'energia prodotta dagli impianti nella disponibilità dei soggetti beneficiari della presente legge.
3. I soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione della presente legge sono tenuti a fornire al Tavolo tecnico di cui all'articolo 5-bis le informazioni necessarie al monitoraggio e alla valutazione degli interventi.
4. Il Consiglio regionale, previo esame della relazione annuale da parte della commissione consiliare competente in materia di ambiente, la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che concludono l'esame della commissione.".
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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