Attività
Clausole valutative: L.R. 25 maggio 2023, n. 7 - Marche
Art. 31
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale, con cadenza triennale, a decorrere dalla data di entrata in vigore di questa legge, presenta al Consiglio-Assemblea legislativa regionale una relazione contenente informazioni:
a) sugli effetti finanziari ed economici derivanti dall'attuazione di questa legge;
b) sulle modalità di svolgimento degli adempimenti previsti e sul conseguimento degli obiettivi, con particolare riferimento all'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili e al miglioramento e risanamento ambientale dei bacini idrografici di pertinenza delle concessioni.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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