Attività
Clausole valutative: L.R. 15 giugno 2023, n. 11 - Puglia
Disposizioni in materia di istituzione del servizio di Psicologia di base
Art. 7
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale, annualmente, predispone e trasmette al Consiglio regionale dettagliata relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni, sulle attività poste in essere e le eventuali criticità emerse.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
Archivio
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