Attività

Clausole valutative: L.R. 15 giugno 2023, n. 11 - Puglia

Disposizioni in materia di istituzione del servizio di Psicologia di base

Art. 7
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale, annualmente, predispone e trasmette al Consiglio regionale dettagliata relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni, sulle attività poste in essere e le eventuali criticità emerse.