Attività

Clausole valutative: L.R. 28 giugno 2023, n. 25 - Calabria

Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l’apprendimento permanente

Art. 31
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, valutano l’impatto, i risultati e l’efficacia delle politiche attive del lavoro e dell’apprendimento permanente disciplinati dalla presente legge.
2. La Giunta regionale ogni anno presenta al Consiglio regionale una relazione che fornisce informazioni sulle attività svolte, i soggetti coinvolti e gli effetti rispetto alle politiche attive del lavoro, alla formazione permanente e per il lavoro, al sostegno al lavoro autonomo e alle diverse misure previste dalla presente legge.
3. La Giunta regionale, per la predisposizione della relazione di cui al comma 2, si avvale dell’ARPAL Calabria quale struttura di supporto e, come fonte di rilevazione e di elaborazione, dell’Osservatorio regionale sul mercato del lavoro.
4. L’Osservatorio regionale sul mercato del lavoro e l’ARPAL Calabria sono tenuti alla elaborazione di un documento congiunto di carattere semestrale sull’impatto delle misure di politica attiva adottate sul territorio regionale.