Attività

Clausole valutative: L.R. 6 giugno 2023, n. 25 - Abruzzo

Riordino del comparto della committenza della Regione Abruzzo

Art. 17
Clausola valutativa
1. L'Agenzia rende conto annualmente alla Giunta regionale e al Consiglio regionale delle modalita' di attuazione della presente legge e dei risultati prodotti.
2. Per la finalita' di cui al comma 1, l'Agenzia, trascorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con periodicita' annuale, entro il 31 dicembre, presenta alla Giunta regionale e al Comitato per la Legislazione del Consiglio regionale una relazione che dia conto dei compiti svolti sulla base dell'articolo 3 e fornisca i seguenti elementi:
a) in che misura la centralizzazione della committenza abbia modificato le modalita' di approvvigionamento di lavori, beni e servizi nelle pubbliche amministrazioni del territorio regionale;
b) quali siano i risultati degli interventi previsti in termini di efficienza, economicita', efficacia ed innovazione.
3. Il Comitato per la Legislazione, ai sensi del regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, esamina i contenuti delle relazioni inviate e ne comunica gli esiti alla Commissione competente.
4. La Commissione competente, tenuto conto delle relazioni presentate e degli eventuali ulteriori documenti prodotti dal Comitato per la Legislazione, puo' mettere in atto le procedure di informazione, di indirizzo, di controllo e di partecipazione previste dal regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.
5. La relazione di cui al comma 2 e' pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio regionale unitamente agli eventuali ulteriori documenti prodotti.
6. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attivita' previste dal presente articolo.