Attività
Clausole valutative: L.R. 18 luglio 2023, n. 11 - Valle d'Aosta
Disciplina degli adempimenti amministrativi in materia di locazioni brevi per finalità turistiche
Art. 12
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e gli effetti ottenuti dagli adempimenti amministrativi in materia di locazione per finalità turistiche sui destinatari della misura. A tale scopo, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione annuale che documenta e descrive:
a) il numero degli alloggi locati per finalità turistiche brevi esistenti sul proprio territorio e dei relativi dati sull'occupazione dei posti letto, suddivisi per Comune;
b) i risultati ottenuti in termini di promozione, vigilanza e controllo sull'esercizio delle attività turistico-ricettive;
c) le eventuali criticità riscontrate nel corso dell'attuazione della presente legge e le possibili soluzioni.
2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
Archivio
- Anno