Attività

Clausole valutative: L.R. 17 agosto 2023, n. 34 - Abruzzo

Nuove disposizioni in materia di psicologia scolastica

Art. 5
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalita' di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di miglioramento della qualita' della vita e del lavoro in ambito scolastico e di promozione della salute e del benessere psicofisico.
2. Per la finalita' di cui al comma 1, la Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta alla Commissione consiliare permanente competente per materia e al Comitato per la legislazione una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni relative all'anno scolastico appena concluso:
a) il numero complessivo degli istituti scolastici presenti nel territorio regionale che hanno previsto l'istituzione del Servizio di psicologia scolastica, suddivisi per tipologia (scuole primarie, secondarie di I e II grado, statali e paritarie);
b) la tipologia di interventi;
c) il numero complessivo di utenti che si rivolgono al servizio differenziati per tipologia di interventi;
d) l'ammontare delle risorse stanziate nel periodo di riferimento con l'indicazione delle somme impegnate, liquidate ed erogate;
e) le eventuali criticita' incontrate nell'attuazione del servizio ed eventuali proposte circa i provvedimenti da adottare.
3. Il Comitato per la legislazione, ai sensi del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, esamina i contenuti della relazione inviata e ne comunica gli esiti alla Commissione competente.
4. La Commissione competente, tenuto conto della relazione presentata e degli eventuali ulteriori documenti prodotti dal Comitato per la legislazione, puo' mettere in atto le procedure di informazione, di indirizzo, di controllo e di partecipazione previste dal Regolamento interno per i lavori del Consiglio.
5. La relazione di cui al comma 2 e' pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio regionale unitamente agli eventuali ulteriori documenti prodotti, esito delle attivita' di cui ai commi 3 e 4.
6. La Giunta regionale, con cadenza triennale, indice una conferenza regionale aperta al mondo della scuola, della sanita' e all'Ordine degli psicologi per discutere anche gli esiti delle attivita' valutative di cui al presente articolo ed invia al Consiglio regionale la valutazione condivisa dei risultati conseguiti dal Servizio di psicologia scolastica e la proposta di eventuali provvedimenti da adottare, previa relazione del Comitato Tecnico Scientifico.
7. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attivita' previste dal presente articolo.