Attività

Clausole valutative: L.R. 3 ottobre 2023, n. 12 - Emilia Romagna

Sviluppo dell'economia urbana e qualificazione e innovazione della rete commerciale e dei servizi. Abrogazione della Legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 e modifica della Legge regionale 5 luglio 1999, n. 14

Art. 15
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla Commissione assembleare competente una relazione che fornisca informazioni:
a) sugli interventi attuati ai sensi della presente legge dal punto di vista degli utenti interessati, delle imprese e degli altri soggetti operanti nel sistema regionale coinvolti nelle misure intraprese;
b) su eventuali criticità nell'attuazione della legge.
2. Le competenti strutture dell’Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.