Attività
Clausole valutative: L.R. 3 ottobre 2023, n. 12 - Emilia Romagna
Art. 15
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla Commissione assembleare competente una relazione che fornisca informazioni:
a) sugli interventi attuati ai sensi della presente legge dal punto di vista degli utenti interessati, delle imprese e degli altri soggetti operanti nel sistema regionale coinvolti nelle misure intraprese;
b) su eventuali criticità nell'attuazione della legge.
2. Le competenti strutture dell’Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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