Attività
Clausole valutative: L.R. 4 ottobre 2023, n. 11 - Umbria
Misure per la valorizzazione e promozione della birra artigianale ed agricola
Art. 11
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati in termini di promozione e valorizzazione della birra artigianale e agricola sul territorio regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 , la Giunta regionale trasmette annualmente all'Assemblea legislativa una relazione sull'attuazione della presente legge.
3. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano per la definizione delle attività di valutazione legate alla presente legge.
4. Tutti i soggetti pubblici e privati attuatori delle disposizioni contenute nella presente legge sono tenuti a trasmettere i dati e le informazioni necessarie per le finalità di cui al presente articolo.
5. L'Assemblea legislativa cura la pubblicazione e la diffusione dei risultati e degli esiti della valutazione attraverso il sito internet istituzionale o altre iniziative pubbliche e con il coinvolgimento delle imprese, dei soggetti attuatori e dei destinatari degli interventi di cui alla presente legge.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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