Attività
Clausole valutative: L.R. 30 novembre 2023, n. 52 - Calabria
Art. 9
Clausola valutativa
1. A partire dal secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, il dipartimento regionale di cui al comma 1 dell’articolo 8, coordinatore dell’attività di raccolta dei dati, trasmette alla commissione consiliare competente, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge contenente, in particolare, le seguenti informazioni:
a) gli interventi realizzati, specificandone i tempi di attuazione, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati, la distribuzione territoriale, i soggetti coinvolti e le relative caratteristiche;
b) gli interventi attuativi della presente legge contenuti nella programmazione indicata dall'articolo 8;
c) gli accordi e i protocolli conclusi ai sensi degli articoli 4 e 6, nonché le iniziative realizzate in attuazione dei suddetti accordi;
d) in che misura la Regione ha finanziato i singoli interventi e in che modo le suddette risorse risultano distribuite sul territorio regionale e fra i soggetti beneficiari;
e) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge e l'indicazione delle proposte per superarle;
f) i punti di forza e le criticità delle azioni poste in essere per realizzare il coordinamento degli interventi ai sensi dell’articolo 8, comma 2.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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