Attività
Clausole valutative: L.R. 28 dicembre 2023, n. 21 - Emilia Romagna
Art. 8
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati conseguiti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale trasmette alla competente commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:
a) quali interventi sono stati realizzati in attuazione della presente legge;
b) l'ammontare delle risorse stanziate ed erogate con indicazione dei soggetti pubblici e privati beneficiari e dei risultati conseguiti;
c) le eventuali criticità emerse nel corso dell'attuazione della presente legge.
2. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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