Attività

Clausole valutative: L.R. 28 dicembre 2023, n. 21 - Emilia Romagna

Nuove norme in materia di promozione culturale. Abrogazione delle L.R. 22 agosto 1994, n. 37 (Norme in materia di promozione culturale)

Art. 8
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati conseguiti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale trasmette alla competente commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:
a) quali interventi sono stati realizzati in attuazione della presente legge;
b) l'ammontare delle risorse stanziate ed erogate con indicazione dei soggetti pubblici e privati beneficiari e dei risultati conseguiti;
c) le eventuali criticità emerse nel corso dell'attuazione della presente legge.
2. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.