Attività
Clausole valutative: L.R. 7 dicembre 2023, n. 20 - Lazio
Art. 29
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti in termini di valorizzazione del patrimonio idroelettrico regionale e di miglioramento energetico, ambientale e territoriale. A tal fine, decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza triennale, la Giunta regionale presenta al Comitato per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali e alla commissione consiliare competente una relazione contenente le seguenti informazioni:
a) un quadro descrittivo delle concessioni attive con le relative scadenze e i dati tecnici ed economici relativi all’andamento di ognuna di esse;
b) l’ammontare del canone di concessione introitato annualmente e l’utilizzo delle relative risorse;
c) l’entità dell’energia elettrica fornita gratuitamente, la misura, la destinazione e l’utilizzo della stessa in favore dei servizi pubblici e delle categorie di utenti interessati dalle derivazioni;
d) i miglioramenti energetici raggiunti, quelli di conservazione, miglioramento e risanamento ambientale conseguiti e le misure di compensazione ambientale e territoriale destinate ai comuni interessati e la loro tipologia;
e) eventuali problematiche o criticità riscontrate nel corso dell’attuazione della legge e le modalità con cui vi si è fatto fronte.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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