Attività

Clausole valutative: L.R. 22 febbraio 2024, n. 8 - Puglia

Disposizioni per la tutela e valorizzazione del legno pregiato d’ulivo derivante da espianti a causa del batterio Xylella e delle creazioni artigianali di prodotti a contrassegno Albero d’ulivo secolare e monumentale della Puglia

Art. 7
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, la Giunta regionale, trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e con successiva periodicità biennale, presenta alla Commissione consiliare competente e alle articolazioni regionali delle associazioni di categoria dell’artigianato e dell’agricoltura maggiormente rappresentative a livello nazionale una relazione sullo stato d’attuazione e sull’efficacia della legge.