Attività
Clausole valutative: L.R. 22 febbraio 2024, n. 8 - Puglia
Art. 7
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, la Giunta regionale, trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e con successiva periodicità biennale, presenta alla Commissione consiliare competente e alle articolazioni regionali delle associazioni di categoria dell’artigianato e dell’agricoltura maggiormente rappresentative a livello nazionale una relazione sullo stato d’attuazione e sull’efficacia della legge.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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