Attività
Clausole valutative: L.R. 22 febbraio 2024, n. 9 - Puglia
Art. 5
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione delle presenti disposizioni e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale presenta alla competente Commissione consiliare una relazione sui risultati ottenuti a fronte delle risorse finanziarie impegnate.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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