Attività

Clausole valutative: L.R. 5 febbraio 2024, n. 3 - Lombardia

Disposizioni regionali per la promozione delle azioni di sostenibilità del sistema agroalimentare realizzate dai distretti del cibo

Art. 5
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e ne valuta gli esiti. A tal fine, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione biennale che documenta e descrive:
a) gli interventi realizzati in attuazione della presente legge, specificandone le modalità attuative e le risorse impiegate;
b) i soggetti coinvolti nell'attuazione e le collaborazioni istituzionali realizzate;
c) i beneficiari raggiunti e le loro caratteristiche economiche e sociodemografiche;
d) i risultati degli interventi realizzati in riferimento alle finalità della legge e gli aspetti di miglioramento emersi.
2. I soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione della presente legge sono tenuti a fornire alla Regione le informazioni necessarie al monitoraggio e alla valutazione degli interventi di cui al presente articolo.
3. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio che ne concludono l'esame.