Attività

Clausole valutative: L.R. 11 aprile 2024, n. 5 - Lazio

Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare

Art. 13
Clausola valutativa. Clausola di valutazione degli effetti finanziari
1. Il Consiglio regionale monitora l’attuazione della presente legge e valuta i risultati progressivamente conseguiti nel sostegno del caregiver familiare e nel suo inserimento nel sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari regionali. A tal fine la Giunta regionale, con cadenza biennale, presenta al Comitato per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali e alla commissione consiliare competente una relazione che documenta e descrive in particolare:
a) il numero dei caregiver familiari formalmente riconosciuti, anche in relazione al potenziale di quelli interessati agli interventi della presente legge, la distribuzione sul territorio, le caratteristiche degli stessi e la tipologia dell’attività di cura e di assistenza prestata;
b) le iniziative di supporto al caregiver familiare attuate, nell’ambito delle proprie competenze, dalla Regione, dalle aziende sanitarie locali e dai distretti sociosanitari, nonché il grado di diffusione delle stesse e di soddisfazione raggiunto;
c) le caratteristiche e gli esiti della sperimentazione del budget personale del caregiver familiare;
d) le eventuali criticità riscontrate nella promozione e attuazione territoriale delle misure della presente legge e nell’attivazione della rete di sostegno al caregiver familiare.
2. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), sulla base del monitoraggio effettuato dalla direzione regionale competente per materia, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio, presenta alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, con cadenza annuale, una relazione che illustri:
a) gli obiettivi programmati e le variabili socioeconomiche di riferimento in relazione alle misure e agli strumenti previsti per l’attuazione degli interventi;
b) l’ammontare delle risorse finanziarie impiegate e di quelle eventualmente disponibili per l’attuazione degli interventi;
c) la tipologia e il numero dei beneficiari in riferimento alle risorse finanziarie impiegate.