Attività
Clausole valutative: L.R. 21 maggio 2024, n. 9 - Lombardia
Art. 10
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e ne valuta gli esiti in termini di sostegno alla mobilità internazionale dei lombardi nel mondo. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio:
a) una relazione informativa annuale sull'attuazione della presente legge;
b) una relazione triennale ai fini della clausola valutativa che documenta e descrive:
1) le iniziative realizzate negli ambiti di intervento della presente legge, specificandone le modalità attuative, le risorse impiegate, i beneficiari raggiunti e le loro caratteristiche sociodemografiche;
2) i soggetti coinvolti nell'attuazione, destinatari dei contributi regionali;
3) i risultati degli interventi realizzati in riferimento alle finalità della legge;
4) le conoscenze emerse dagli studi promossi sui fenomeni migratori che interessano la Lombardia.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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