Attività

Clausole valutative: L.R. 22 aprile 2024, n. 2 - Emilia Romagna

Contrasto all'abbandono sportivo in età adolescenziale e giovanile. Modifiche alla L.R. 31 maggio 2017, n.8 (norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive) e alla L.R. 28 luglio 2008, n. 14 (norme in materia di politiche per le giovani generazioni)

Art. 11
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti nel sostenere le finalità di cui all’articolo 1. A tal fine, la Giunta presenta alla Commissione assembleare competente, con cadenza triennale, una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:
a) attuazione e realizzazione dei progetti rivolti a prevenire l’abbandono sportivo con specifica attenzione alla popolazione giovanile in età adolescenziale, ai minori e alle persone in condizioni di svantaggio sociale ed economico;
b) incentivazione e creazione di nuove collaborazioni e reti tra le associazioni sportive, giovanili o di volontariato e gli istituti scolastici secondari di secondo grado al fine di prevedere e mappare la dispersione sportiva;
c) attività formative rivolte a insegnanti, educatori, educatori sportivi o allenatori e genitori e atleti per prevenire l’abbandono sportivo, evidenziando le iniziative relative all’insorgere di disturbi dell’alimentazione e della nutrizione (DNA) o di fenomeni di ritiro sociale;
d) campagne di comunicazione e sensibilizzazione sulla conoscenza e l’analisi del fenomeno dell’abbandono sportivo e sui temi di cui alla presente legge;
e) eventuali criticità emerse nel corso dell'attuazione della presente legge.
2. Le competenti strutture dell’Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.