Attività
Clausole valutative: L.R. 13 maggio 2024, n. 2 - Emilia Romagna
Art. 11
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti nel sostenere le finalità di cui all’articolo 1. A tal fine, la Giunta presenta alla Commissione assembleare competente, con cadenza triennale, una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:
a) attuazione e realizzazione dei progetti rivolti a prevenire l’abbandono sportivo con specifica attenzione alla popolazione giovanile in età adolescenziale, ai minori e alle persone in condizioni di svantaggio sociale ed economico;
b) incentivazione e creazione di nuove collaborazioni e reti tra le associazioni sportive, giovanili o di volontariato e gli istituti scolastici secondari di secondo grado al fine di prevedere e mappare la dispersione sportiva;
c) attività formative rivolte a insegnanti, educatori, educatori sportivi o allenatori e genitori e atleti per prevenire l’abbandono sportivo, evidenziando le iniziative relative all’insorgere di disturbi dell’alimentazione e della nutrizione (DNA) o di fenomeni di ritiro sociale;
d) campagne di comunicazione e sensibilizzazione sulla conoscenza e l’analisi del fenomeno dell’abbandono sportivo e sui temi di cui alla presente legge;
e) eventuali criticità emerse nel corso dell'attuazione della presente legge.
2. Le competenti strutture dell’Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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