Attività
Clausole valutative: L.R. 30 maggio 2024, n. 6 - Emilia Romagna
Art. 9
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza biennale dalla pubblicazione del primo bando, la Giunta regionale presenta alla competente Commissione assembleare una relazione che fornisce informazioni sui seguenti aspetti:
a) l’ammontare delle risorse stanziate ed erogate;
b) l’elenco dei soggetti, suddivisi per Provincia, beneficiari dei contributi regionali;
c) il monitoraggio della distribuzione dei punti vendita sul territorio regionale e l’indicazione delle tipologie dei prodotti sfusi e alla spina commercializzati;
d) le eventuali criticità riscontrate nel corso dell’attuazione della legge.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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