Attività

Clausole valutative: L.R. 31 luglio 2024, n. 11 - Umbria

Valorizzazione del patrimonio storico, culturale e tradizionale della cultura popolare umbra. Disciplina sulle rievocazioni storiche e sulle manifestazioni di rievocazione storica

Art. 13
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati in termini di valorizzazione del patrimonio storico, culturale e tradizionale dell'Umbria, nonché di promozione delle rievocazioni storiche e delle manifestazioni di rievocazione storica realizzate nell'ambito del territorio regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 , entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale, la Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa una relazione che descrive:
a) i contributi concessi nell'anno per il concorso all'organizzazione delle manifestazioni di rievocazione storica, ai sensi dell' articolo 9, comma 1 ;
b) i progetti presentati dagli enti locali o dalle associazioni di rievocazione storica iscritte nell'Elenco regionale di cui all' articolo 4 e finanziati ai sensi dell' articolo 9, comma 2 ;
c) le iniziative attivate dagli enti locali in forma singola o associata, attraverso procedimenti di co-progettazione, per le finalità di cui alla presente legge;
d) le campagne promozionali realizzate ai sensi dell' articolo 11 , con particolare riferimento alle iniziative rivolte alle istituzioni scolastiche statali e paritarie, con l'indicazione delle risorse impiegate;
e) in ordine ai periodi di svolgimento ed ai comuni interessati dallo svolgimento delle manifestazioni di rievocazione storica, l'evoluzione dei flussi turistici e del relativo indotto.
3. I soggetti coinvolti a vario titolo nell'attuazione della presente legge sono tenuti a fornire tutte le informazioni necessarie all'espletamento delle attività di valutazione previste dal presente articolo.
4. L'Assemblea legislativa rende pubblici i risultati dell'attività di controllo e valutazione della presente legge e ne cura la divulgazione, anche attraverso il sito internet istituzionale.