Attività

Clausole valutative: L.R. 6 luglio 2024, n. 11 - Valle d'Aosta

Disciplina dell'organizzazione dei servizi al lavoro e del sistema della formazione professionale nella Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego), e di altre disposizioni in materia di lavoro e formazione professionale.

Art. 33
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale, sentito il Consiglio politiche del lavoro, presenta al Comitato paritetico di controllo e valutazione delle politiche regionali e della qualità della normazione e alla Commissione consiliare competente una relazione sul sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale che fornisca informazioni sulle attività svolte, i soggetti formativi coinvolti, gli studenti interessati e gli effetti rispetto:
a) all'offerta formativa e alle qualifiche conseguite;
b) al proseguimento in percorsi formativi;
c) all'inserimento nel mondo del lavoro;
d) alla creazione delle condizioni per agevolare i passaggi tra il sistema dell'istruzione e il sistema dell'istruzione e formazione professionale.
2. La Giunta presenta al Comitato paritetico di controllo e valutazione delle politiche regionali e della qualità della normazione e alla Commissione consiliare competente una relazione intermedia sull'attuazione della legge rispetto alla cadenza di cui al comma 1.
3. Le competenti strutture di Consiglio e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
4. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.