Attività

Clausole valutative: L.R. 19 settembre 2024, n. 14 - Umbria

Disciplina dei percorsi della ceramica in Umbria

Art. 7
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati in termini di valorizzazione dei percorsi della ceramica in Umbria.
2. Per le finalità di cui al comma 1 a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa, con cadenza biennale, una relazione contenente dati e informazioni concernenti:
a) i percorsi della ceramica istituiti nel territorio regionale;
b) le attività realizzate per la valorizzazione dei percorsi, con l'indicazione delle risorse impiegate;
c) l'impatto della presente legge in termini di valorizzazione dei percorsi della ceramica, anche in termini di flussi turistici;
d) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della presente legge.
3. L'Assemblea legislativa rende pubblici i risultati dell'attività di valutazione condotta sulla presente legge e ne cura la divulgazione, anche attraverso il sito internet istituzionale.