Attività

Clausole valutative: L.R. 28 ottobre 2024, n. 23 - Umbria

Legge regionale in materia di turismo

Art. 79
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa valuta l'attuazione della presente legge ed i risultati conseguiti in termini di valorizzazione delle risorse turistiche dell'Umbria e di qualificazione dell'offerta e dell'accoglienza turistica.
2. Per le finalità di cui al comma 1 , la Giunta regionale trasmette annualmente all'Assemblea legislativa una relazione contenente:
a) le iniziative di promozione turistica realizzate nell'anno di riferimento, con l'indicazione delle risorse finanziarie utilizzate;
b) gli esiti dell'attività di vigilanza e di controllo svolta sulle strutture ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e le professioni turistiche presenti nel territorio regionale;
c) i principali dati statistici dei flussi turistici nell'anno di riferimento, sia a livello dell'intera regione, sia negli ambiti turisticamente rilevanti di cui all' articolo 11 .
3. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano per la predisposizione della relazione di cui al comma 2 , ai fini di una migliore valutazione della presente legge.
4. L'Assemblea legislativa rende pubblici i risultati dell'attività di controllo e valutazione della presente legge e ne cura la divulgazione, anche attraverso il sito internet istituzionale.
5. Tutti i soggetti interessati dalla presente legge sono tenuti a fornire le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dal presente articolo.