Attività

Clausole valutative: L.R. 2 ottobre 2024, n. 18 - Umbria

Disposizioni in materia di valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive

Art. 12
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati in termini di valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive quali strumento di espressione artistica e creativa, di sviluppo economico del settore cinematografico e audiovisivo e di promozione del territorio regionale.
2. Per le finalità del comma 1 , la Giunta regionale trasmette entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione contenente dati e informazioni riguardanti:
a) gli interventi e le iniziative realizzate in attuazione del Piano annuale di cui all' articolo 5, comma 2 , con l'indicazione delle risorse finanziarie stanziate ed effettivamente impiegate;
b) i progetti di valorizzazione finanziati ai sensi dell' articolo 11 , con l'indicazione delle risorse erogate a favore di ciascun progetto;
c) l'attività svolta dalla UFC nell'anno precedente, ai sensi dell' articolo 9, comma 1 , con l'indicazione delle risorse utilizzate;
d) i dati di sintesi relativi agli elenchi dei professionisti, delle maestranze e delle aziende legate al settore cinematografico e audiovisivo, di cui all' articolo 7, comma 3, lettera e) ;
e) le eventuali criticità riscontrate in fase di attuazione.
3. Ogni tre anni, la relazione di cui al comma 2 è integrata con ulteriori dati e informazioni che consentono di valutare l'impatto della presente legge sul settore cinematografico e audiovisivo regionale, nonché sulla valorizzazione del territorio regionale.
4. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano ai fini di una migliore valutazione della presente legge.
5. L'Assemblea legislativa rende pubblici i risultati dell'attività di controllo e valutazione della presente legge e ne cura la divulgazione, anche attraverso il sito internet istituzionale.